stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in Assemblea riferita al C. 1990-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/10/2015  [ apri ]
1.3.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le risorse derivanti dalla soppressione delle norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 confluiscono nell'istituito Fondo per il pluralismo dell'informazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui possono accedere i seguenti soggetti:
   a) cooperative giornalistiche editrici di giornali e periodici, costituite da almeno un anno, o agenzie d'informazione radiofonica costituite nella forma di cooperative di giornalisti, che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie non superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
   b) piccole e medie imprese editrici di giornali quotidiani e periodici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro e che abbiano i requisiti di cui alla lettera a). Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per potere accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, tali imprese devono costituirsi in cooperative ai sensi della lettera a) del presente comma;
   c) imprese editrici di quotidiani espressioni di minoranze linguistiche;
   d) imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali innovativi, utilizzando prioritariamente le nuove tecnologie;
   e) imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali multiculturali, in grado di favorire e incentivare l'integrazione tra diverse culture;
   f) imprese editrici di quotidiani o periodici organi di forze politiche, costituiti in società cooperative il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici, che risultino rappresentati in almeno un ramo del Parlamento italiano o nel Parlamento europeo nella legislatura in corso, o nelle due legislature precedenti;
   g) iniziative editoriali on-line attive o in fase progettuale, che siano state sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2015;
   h) imprese radiofoniche che abbiano svolto e svolgano attività di informazione di interesse generale che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi concernenti avvenimenti e questioni di carattere politico, economico, sociale, sindacale o religioso per non meno del trenta per cento delle ore di trasmissioni comprese tra le ore 7 e le ore 20;
   i) imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o del Parlamento europeo nella legislatura in corso o nelle due legislature precedenti, e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi concernenti avvenimenti e questioni di carattere politico, economico, sociale, sindacale o religioso per non meno del 40 per cento delle ore di trasmissioni comprese tra le ore 7 e le ore 20;
   l) imprese, associazioni ed enti che editano periodici per non vedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
   m) le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  4. Tutti i soggetti di cui al comma 3 devono essere registrati presso i competenti tribunali e devono garantire una attività informativa indipendente, in grado di assicurare il pluralismo dell'informazione.
  5. Oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, i soggetti beneficiari delle risorse devono:
   a) essere composti, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e devono avere la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti. Devono inoltre essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi;
   b) aver adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
   c) applicare il CCNL di riferimento;
   d) aver impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   e) per le lettere da a), b), c) e f) del comma 3, che la testata sia venduta, per le testate nazionali nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite, intendendo per copie distribuite quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.

  6. Le modalità di certificazione dei dati di distribuzione e vendita vengono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 8.
  7. Nel Fondo di cui al comma 3 confluisce anche, fino a un massimo di 600 milioni di euro, quota parte delle risorse derivanti dall'articolo 1-bis.
  8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse.
  Costituiscono criteri preferenziale nell'attribuzione dei contributi:
   a) le assunzioni a tempo indeterminato di giovani professionisti nel settore della comunicazione e dell'informazione con età inferiore a 35 anni, che determinino un incremento rispetto alla media dei dipendenti dell'anno precedente;
   b) i processi in corso di ristrutturazione o riorganizzazione per comprovata crisi aziendale, al fine di sostenere gli oneri derivanti dagli ammortizzatori sociali;
   c) i progetti formativi nel settore dell'innovazione e digitale tecnologica rivolti ai dipendenti dell'azienda, che siano finalizzati all'elaborazione di prodotti editoriali innovativi che concilino tecnologie e trasmissione dei saperi;
   d) multimedialità e fruibilità su dispositivi digitali del progetto editoriale;
   e) capacità del progetto editoriale di favorire l'integrazione tra diverse culture e lingue.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Acquisto di pubblicità online). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.