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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.25. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
4.25.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. La Banca d'Italia non può acquistare, neanche temporaneamente, le proprie quote di partecipazione, né stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. I soggetti in possesso di quote in eccesso rispetto al limite di partecipazione fissato dal comma 5 possono cedere le suddette quote esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4.