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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.9. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
3.9.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:
  2-octies. Per gli immobili pervenuti agli enti previdenziali pubblici in relazione a quanto stabilito dall'articolo 43-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per i quali gli stessi enti dovranno avviare la procedura di vendita ai conduttori entro il 31 dicembre 2013, il prezzo di vendita per l'offerta in opzione ai conduttori dovrà essere formulato sulla base delle valutazioni precedenti alla data del 28 febbraio 2009, fatti in ogni caso salvi i diritti maturati secondo quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. Le modalità di vendita e le condizioni di tutela e salvaguardia dei conduttori aventi diritto sono quelle previste dal decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.