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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.51. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
1.51.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:
   a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
   b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente, e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.