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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.43. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
1.43.
inammissibile

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  «12-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:
   a) al comma 1:
    1) primo periodo, le parole: «capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte», sono soppresse;
    2) dopo le parole: «in proporzione al prezzo», aggiungere le seguenti: «o alla classificazione delle strutture ricettive»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole da: «Con regolamento da adottare» fino a: «nel predetto regolamento» sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.».