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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.37. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
1.37.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.
(Versamento dell'imposta municipale propria nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale).

  1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
  2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.».