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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.27. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
1.27.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole «Con successivo decreto» fino alle parole: «come svolte con modalità non commerciali» è sostituito dal seguente: «Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.
  12-ter. Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:
   a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;
   b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere a) e b);
   c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta salva la deroga di cui a comma 9, articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: legge 7 dicembre 2000, n. 383; legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 26 febbraio 1987, n. 49; articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
  12-quater. Il rapporto proporzionate di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1-2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto.
  12-quinquies. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
  12-sexies. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: per il periodo con le seguenti: a decorrere dal periodo e sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014.