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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.21. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
1.21.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I comuni possono, nell'ambito della propria autonomia, prevedere la detraibilità dell'imposta di cui al comma 5 da quanto dovuto a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.