Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. I comuni possono, nell'ambito della propria autonomia, prevedere la detraibilità dell'imposta di cui al comma 5 da quanto dovuto a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.