Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli immobili di cui alla lettera c), comma 1 del presente articolo».
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dall'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.