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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
1.10.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.