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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
1.09.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Gestione della IUC).

  1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dai seguenti:
  «691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
  691-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può guardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI».