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Art. 1-bis.
(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.
2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato.