Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Assoggettabilità ai fini IMU degli immobili degli enti ecclesiastici).
1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse, ed al comma 4 dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed» sono soppresse.