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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
6.4.
inammissibile

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
   «8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».