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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.9. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
4.9.

  Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con il seguente:

Art. 4.
(Attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia).

  1. A decorrere dal 1o marzo 2014 le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati sono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai loro valore nominale, il Ministero dell'economia e delle finanze può cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.