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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.28. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
4.28.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il pagamento del prezzo per l'acquisto delle quote di partecipazione ai sensi nel presente comma è differito al momento dell'effettivo realizzo da parte della Banca d'Italia. Nel caso in cui il valore di realizzo sia inferiore ai prezzo di acquisto, quest'ultimo è automaticamente ridotto fino a concorrenza del valore di realizzo.