Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La Banca d'Italia non può acquistare, neanche temporaneamente, le proprie quote di partecipazione, né stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. I soggetti in possesso di quote in eccesso rispetto al limite di partecipazione fissato dal comma 5 possono cedere le suddette quote esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4.