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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.13. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
4.13.

  Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti:

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia)

  1. Le quote nominative relative al capitale della Banca d'Italia possedute dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1607, e successive modificazioni, sono transitoriamente attribuite alla Cassa depositi e prestiti Spa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
  2. Con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per la definitiva ripartizione delle quote nominative di cui al comma 1, garantendo la piena distinzione dei ruoli tra istituti di credito e enti di vigilanza, mantenendo la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca d'Italia da parte di enti pubblici.

Art. 5.
(Modifiche alla Statuto della Banca d'Italia).

  1. Lo statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 luglio 1936, n. 1067, e successive modificazioni, è adeguato alle disposizioni del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 4 dal presente decreto.
  2. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.