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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.5. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
3.5.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n, 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.
  2-quater. Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare provvedono a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai comma 2-bis e 2-ter. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e al l'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2-quinquies. Nel caso di aree di rilevante interesse ambientale individuate ai sensi dei comma 2-ter, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.