Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune, per gli immobili la cui destinazione della superficie risulti effettivamente edificabile e coincidente con il rilascio anche potenziale dell'autorizzazione prevista per la costruzione di fabbricati destinati alla vendita.».