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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.49. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
1.49.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti:
  «12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.
  12-quinquies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale».