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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.47. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
1.47.

  Dopo il comma 12-bis aggiungere i seguenti:
  12-ter. Ai fini della individuazione delle modalità non commerciali con cui devono essere svolte le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono da considerarsi comunque condotte con modalità non commerciale:
   a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati:
   b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;
   c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;
   d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 8 e fatta salva la deroga di cui al comma 9 del medesimo articolo;
   e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nel confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: legge 7 dicembre 2000, n. 383; legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 26 febbraio 1987, n. 49; articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999 e n. 133.
  12-quater. Il rapporto proporzionale di cui all'articolo 91-bis, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al comma 2 del medesimo articolo 91-bis concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto.
  12-quinquies. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
  12-sexies. All'articolo 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, o quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: per il periodo con le seguenti: a decorrere dal periodo, e sostituire le parole: 8.5 punti percentuali con le seguenti: 8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014.