Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
12-ter. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in fine, è aggiunto il seguente: «L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati».