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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.23. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
1.23.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2013. Al fine di assicurare ai comuni il ristoro per il minor gettito derivante dall'applicazione del presente comma è stanziato un aumento di risorse di 10 milioni di euro da attribuire secondo le procedure di cui al comma 6.
  9-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.