stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.08. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2014  [ apri ]
1.08.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Dichiarazione IUC. Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli).

  1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 684 è abrogato.
  2. Al comma 685 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine stabilito dal comune nel regolamento».
  3. Al comma 685 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce modelli, termini e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687».
  4. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 689 è sostituito dal seguente:
  «689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI».