Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia in merito olia vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi per dimensioni, importanza nell'economia europea e attività trasfrontaliere, notifica alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza; valuta aspetti specifici della procedure se richiesti dalla BCE; trasmette alla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigilanza.