stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.752. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
4.752.

  Il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 4 dovessero perdere il requisito della sede legale o amministrazione centrale in Italia la Banca d'Italia acquista le relative quote entro 24 ore dall'accertamento della perdita del requisito. Entro 20 giorni dalla perdita del requisito si procede alla vendita forzata delle quote a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente articolo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze viene stabilita la procedura da seguire per la vendita forzata delle suddette quote.