Il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 4 dovessero perdere il requisito della sede legale o amministrazione centrale in Italia, si sospende il diritto di voto e si procede, entro 20 giorni dalla perdita del requisito, alla vendita forzata delle quote a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente articolo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze viene stabilita la procedura da seguire per la vendita forzata delle suddette quote.