Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguenti:
4-ter. Se alle operazioni indicate ai commi 4, lettere a) e b) partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia è tenuta a comunicare la domanda di autorizzazione preventiva delle acquisizioni al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del qual il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.