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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.325. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
4.325.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Ai fini della determinazione del limite di possesso di quote del capitale stabilito dal comma 5, si applica la nozione di controllo il quale sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
  5-ter. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
   1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
   2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
   3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
    a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
    b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
    c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
    d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
   4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.