Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il pagamento del prezzo per l'acquisto delle quote di partecipazione ai sensi nel presente comma è differito al momento dell'effettivo realizzo da parte della Banca d'Italia. Nel caso in cui il valore di realizzo sia inferiore al prezzo di acquisto, quest'ultimo è automaticamente ridotto fino a concorrenza del valore di realizzo.