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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.25. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
4.25.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: , al fine fino alla fine del comma con le seguenti: non può acquistare, neanche temporaneamente, le proprie quote di partecipazione, né stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. I soggetti in possesso di quote in eccesso rispetto al limite di partecipazione fissato dal comma 5 possono cedere le suddette quote esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4.