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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.14. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
4.14.

  Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti:

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia)

  1. Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna.
  2. Le dette quote sono nominative e sono di proprietà dello Stato, delle regioni a statuto speciale, delle regioni a statuto ordinario, delle province autonome di Trento e Bolzano.
  3. Il 51 per cento di dette quote di partecipazione sono di proprietà dello Stato. Il rimanente 49 per cento è attribuito agli enti autonomi territoriali indicati al comma 2 e diviso tra gli enti stessi in proporzione alla loro popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Alla divisione delle quote si procede con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti, i Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  4. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il loro parere secondo le norme dei regolamenti interni delle rispettive Camere. I Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano esprimono il loro parere nelle forme e nei modi previsti dai loro statuti.
  5. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine si provvede comunque.

Art. 5.
(Inalienabilità delle quote di partecipazione al Capitale della Banca d'Italia).

  1. I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. I certificati non possono essere alienati in alcun modo né dati in pegno o garanzia.

Art. 6.
(Modifiche allo Statuto).

  1. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.