Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le riserve auree depositate presso la Banca d'Italia sono patrimonio indisponibile del popolo italiano, di cui la Banca d'Italia risulta il semplice custode. Con relazione trasmessa al Governo e al Parlamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, viene trasmessa l'esatta quantificazione e valutazione delle riserve auree custodite dalla Banca d'Italia.