Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
1. Al fine di realizzare una stima degli immobili pubblici, l'Agenzia del Demanio effettua, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, un censimento di tutti gli immobili pubblici e ne quantifica il valore sulla base dei criteri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare. I risultati dovranno essere pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.