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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.421. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
3.421.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, impedisce il conseguimento della sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.