Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio con riguardo al valore di mercato aumentato dell'importo corrispondente alla somma necessaria per la sanatoria delle irregolarità e il ripristino dello status quo ante. Il venditore certifica le irregolarità e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti l'epoca di realizzazione delle stesse.