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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.419. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
3.419.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio con riguardo al valore di mercato aumentato dell'importo corrispondente alla somma necessaria per la sanatoria delle irregolarità e il ripristino dello status quo ante. Il venditore certifica le irregolarità e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti l'epoca di realizzazione delle stesse.