Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Prima di procedere alle alienazioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata Stato regioni pubblica il censimento degli immobili pubblici situati all'interno dei territori comunali, evidenziando anche i casi di immobili non utilizzati, dismessi o abbandonati, nonché il censimento di tutte le esposizioni verso le proprietà private per lo svolgimento delle attività istituzionali, assicurando forme di pubblicità sui siti internet del Ministero, delle regioni e dei comuni interessati.