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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.300. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
2.300.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire in una percentuale da definire ogni anno con il bilancio di previsione e potrà afferire a tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e ogni altro servizio a pagamento che il comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengano idonea agli scopi suddetti».