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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
1.6.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b) aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;
   lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;
   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'unico immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di proprietà, anche se non adibito ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e non locato, e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.