stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.507. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
1.507.

  Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle competenze delle regioni, uno o più decreti legislativi volti al riassetto della normativa vigente sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sulla base di quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che gli enti di cui al presente articolo perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;
   b) prevedere che gli enti vincolino totalmente il loro patrimonio al perseguimento degli scopi statutari, osservando, nell'amministrare il patrimonio, criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata, e garantendo una gestione coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo princìpi di trasparenza e moralità;
   c) prevedere che gli enti devolvano ai fini statutari nei settori di cui alla lettera e) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera n) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;
   d) stabilire che gli enti operano secondo princìpi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;
   e) prevedere la possibilità per gli enti di esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e di detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;
   f) prevedere per gli enti la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la redazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, nonché la pubblicità del bilancio e della relazione;
   g) stabilire che gli enti possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;
   h) prevedere che negli statuti degli enti siano contemplati distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, la cui nomina è sottoposta al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e comunque assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Con riferimento alle fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, assicurare la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al 50 per cento di persone residenti nei territori stessi da almeno tre anni;
   i) prevedere che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria, di enti e società dalla stessa eventualmente costituiti, nonché delle società di cui detengono partecipazione. Stabilire che i componenti e gli organi delle fondazioni non possono al termine dei mandati previsti dalle disposizioni vigenti ricoprire incarichi nelle società o enti di cui alla presenta lettera per un periodo di tre anni;
   l) prevedere l'applicazione al personale dipendente degli enti del trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   m) prevedere che gli enti siano assoggettati, nell'ambito di una revisione generale della disciplina fiscale finalizzata ad una riduzione dei regimi di esenzione fiscale, al pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23;
   n) prevedere che gli enti sono soggetti alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze il quale verifica il rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. Prevedere, a tal fine, che il Ministro dell'economia e delle finanze:
    1) autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione;
    2) approva le modifiche statutarie;
    3) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio;
    4) sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità del raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.