Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;
alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro e per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario.