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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.24. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
1.24.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificate dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.