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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
1.10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito all'articolo 1, comma 139, dalla legge 24 dicembre 2012, n.228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.