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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.0104. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
1.0104.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 729, sono aggiunti i seguenti:
  «729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci entro il 28 febbraio 2014, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione regionale degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
  729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.
  729-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 729-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.»