Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle sue funzioni di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea assolve i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per te autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione.