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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.782. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
4.782.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono appartenere solamente ai Comuni della Repubblica Italiana.

  Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. La Banca d'Italia al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con i Comuni che ne hanno fatto richiesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto fissa i criteri ai quali devono attenersi i Comuni nella stipula dei contratti. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.