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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.749. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
4.749.

  Il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 4 dovessero perdere il requisito della sede legale o amministrazione centrale in Italia, si sospende il diritto di voto e si procede, entro 20 giorni dalla perdita del requisito, alla vendita forzata delle quote a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente articolo.