Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'articolo 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto.