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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.301. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
4.301.

  Aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per la vendita parziale delle riserve auree italiane).

  1. Le riserve auree dell'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti con accordi internazionali e con la Banca centrale europea (BCE) in materia di moneta unica europea, sono ridotte del 50 per cento del loro ammontare.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1, nel rispetto degli accordi internazionali.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla vendita dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1 entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
  4. In caso di scadenza dei termini di cui al comma 2, entro il mese successivo il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede al completamento di quanto disposto dai commi 2 e 3.
  5. I proventi derivanti dalla vendita di cui all'articolo 1, sono devoluti all'entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del debito pubblico.
  6. Con le minori quote di interessi passivi derivanti dalla riduzione del debito pubblico di cui al comma 1 sono costituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, i seguenti fondi:
   a) un «Fondo affitti» finalizzato a sostenere i nuclei familiari residenti in immobili in affitto, i cui componenti non risultino ad alcun titolo proprietari di immobili di alcun tipo sul territorio nazionale e che abbiano un reddito pro capite annuo non superiore a 20.000 euro;
   b) un «Fondo per l'edilizia residenziale pubblica», volto ad agevolare la costruzione di immobili di edilizia economica e popolare, per calmierare il mercato e consentire alle giovani coppie, con i requisiti di reddito di cui alla lettera a), di risolvere l'emergenza abitativa.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla vendita di cui all'articolo 1, provvede, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'emanazione di apposito decreto volto a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento dei Fondi di cui al comma 2.